InfoUILM Ferie non godute e cassa integrazione

Il ministero del Lavoro ha chiarito le modalità di fruizione del periodo di ferie obbligatorie annuali per i lavoratori dipendenti coinvolti in procedure di cassa integrazione.

Vi è una distinzione tra cassa integrazione parziale oppure totale:

  • CIG parziale: prevede una riduzione delle ore lavorate. Il lavoratore ha diritto a fruire delle ferie anche durante il periodo coperto dagli ammortizzatori sociali.
  • CIG totale: prevede la sospensione completa delle ore lavorative. Il lavoratore ha diritto a fruire delle ferie maturate al termine del periodo di cassa integrazione.

Fermo restando il diritto del lavoratore a decidere quando utilizzare 2 delle 4 settimane di ferie previste, che andranno comunque richieste e concordate con l’azienda, il datore di lavoro ha facoltà di decidere quando stabilire la fermata per le restanti due settimane. In questo caso ha l’obbligo di darne comunicazione al lavoratore secondo le modalità previste dalla legge.

 

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