Il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle aziende, e nello specifico della Cig per Covid-19, si integra agli altri istituti con modalità differenti. Di seguito il quadro delle combinazioni possibili:
MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI
- Il congedo di maternità prevale sull’integrazione salariale.
- Per il congedo parentale, se il lavoratore si avvale dell’astensione dal lavoro, avrà diritto sollo all’indennità. Se invece rinuncia al congedo parentale e utilizza strumenti alternativi, come ad esempio il “voucher baby sitter”, il relativo contributo è cumulabile con le prestazioni erogate dalla Cig.
MALATTIA
- Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà a usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non c’è l’obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che quindi non dovrà comunicare lo stato della malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
- Qualora lo stato di malattia sia precedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per Cig, ci saranno due casi:
– Se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cig dalla data di inizio della stessa;
– Qualora invece non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia e non spetta l’integrazione salariale, né l’integrazione della malattia da parte del datore di lavoro.
INFORTUNIO
- L’infortunio prevale sempre sulla Cig. Se è avvenuto prima dell’inizio della cassa integrazione, il lavoratore ha diritto all’indennità di legge e del Ccnl, anche se si protrae nel periodo di integrazione salariale
FERIE
- Con sospensione a zero ore, la maturazione non avviene;
- Con riduzione di orario, la gestione delle ferie è la stessa che avviene normalmente. Il diritto alle ferie matura come di consuetudine.
PERMESSI LEGGE 104
- I permessi ex lege 104/1992 non spettano se è in atto la sospensione a zero ore.
- Con riduzione di orario, il diritto ai tre giorni mensili di permesso va riproporzionato.
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
- Restano a carico del datore di lavoro le festività al di fuori del normale orario di lavoro.