Aggiornamento misure DL Cura Italia

Attuazione del Fondo si solidarietà per mutui prima casa:

Il fondo consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

Proroga dei termini in materia di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:

Sono allungati da 68 a 128 giorni i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Multe, Rc auto e contributi lavoratori domestici:

In via eccezionale e transitoria il pagamento delle multe stradali, dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Le polizze Rc auto saranno valide un mese oltre la scadenza, in quanto le imprese di assicurazione devono mantenere operante la garanzia di ulteriori 15 giorni.

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Revisione auto e documenti d’identità:

A causa dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di revisione.

La validità dei documenti di riconoscimento e identità, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Premio ai lavoratori dipendenti:

Ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria abbiano prestato servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, spetta un premio che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti alla gestione separata e per i lavoratori autonomi:

A decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, viene concesso ai genitori lavoratori, per i figli di età non superiore ai 12 anni, uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

I genitori, lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Il datore di lavoro è tenuto a osservare il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa ai congedi, a decorrere da 17 marzo 2020, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per un massimo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus saranno stabilite dall’INPS con apposita circolare.

Estensione durata permessi retribuiti Legge 104:

Viene incrementato il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa previsto dalla legge 104, di ulteriori complessive 12 giornate, condizionandone però la fruizione nei mesi di marzo e aprile 2020.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali per il sostegno dell’emergenza da Covid-19:

Per le  erogazioni liberali in denaro e natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19,  spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

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